Ricorso della Provincia Autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
Presidente  pro  tempore  della  Provincia,  Dr.   Luis   Durnwalder,
rappresentata  e  difesa,  in  virtu'  di  procura  speciale  dd.  19
settembre 2011, rep. 23190 (all. 1), rogata dal  segretario  generale
della giunta provinciale della Provincia Autonoma di  Bolzano,  dott.
Hermann Berger,  nonche'  in  virtu'  di  deliberazione  di  G.P.  di
autorizzazione a stare in giudizio n.  1395  del  19  settembre  2011
(all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e
con questi elettivamente domiciliata presso lo studio  del  primo  in
Roma, Via di Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; 
    Nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 29, comma
1, lit. k), nella parte in cui si riferisce alle Province Autonome di
Trento e Bolzano, e 37 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro, organismi a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009,  n.  42»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 172 del 26 luglio 2011, per violazione  degli  articoli
8, n. 1, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); del Titolo  VI  dello  Statuto
speciale, ed in particolare degli articoli 79, 80,  81  e  83;  degli
articoli 104 e 107 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266,  in  particolare  dell'articolo  2;  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare  dell'articolo  16;
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526,
in particolare  dell'articolo  8;  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del  26  luglio  2011,  e'  stato
pubblicato il decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42». 
    Con tale decreto legislativo il Governo ha provveduto a  definire
i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
autonomie territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali. 
    In merito all'adeguamento  di  tali  principi  fondamentali  agli
ordinamenti  delle  autonomie  speciali,  l'art.   37   del   decreto
legislativo in parola, recante «Disposizioni concernenti le Regioni a
statuto speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano»,
dispone:  «La  decorrenza  e  le  modalita'  di  applicazione   delle
disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo  nei  confronti
delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali  ubicati  nelle
medesime Regioni speciali e province  autonome,  sono  stabilite,  in
conformita'  con  i  relativi  statuti,  con  le  procedure  previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro  sei
mesi  dall'entrata  in  vigore  dei  decreti   legislativi   di   cui
all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di  cui
al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime,  le
disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti  legislativi  di
cui  all'articolo  36,  comma  5,   trovano   immediata   e   diretta
applicazione nelle  Regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano». 
    Con quest'ultima disposizione il Governo tenta di  introdurre  un
meccanismo sostitutivo di  applicazione  immediata  e  diretta  delle
disposizioni statali in una materia caratterizzata  dalla  preventiva
intesa tra  Stato  e  Province  Autonome  (art.  104  e  107  Statuto
speciale). 
    Non solo. Con l'art. 29, comma 1, lit. k), recante  «Principi  di
valutazione  specifici  del  settore  sanitario»,  il   Governo,   in
violazione degli accordi presi nella Conferenza Stato -  Regioni  del
10 febbraio 2011 e del principio pattizio di cui sopra, ha  disposto,
inoltre, l'applicabilita' di singole  lettere  di  tale  disposizione
anche alle Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano:  «Al  fine  di
soddisfare il principio generale di chiarezza e  di  rappresentazione
veritiera  e  corretta,  nonche'  di  garantire   l'omogeneita',   la
confrontabilita'  ed  il  consolidamento  dei  bilanci  dei   servizi
sanitari   regionali,    sono    individuate    le    modalita'    di
rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo  19,  comma
2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste, delle  seguenti  fattispecie:  ....  k)  alle  disposizioni
recate dalle lettere h), i) e j),  qualora  le  singole  regioni  non
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione  o  la
provincia autonoma una quota del finanziamento del  proprio  servizio
sanitario, provvedono le singole  aziende  di  cui  all'articolo  19,
comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base  delle
assegnazioni  del  finanziamento  del  servizio  sanitario  regionale
effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale  di
individuazione del fabbisogno sanitario regionale  standard  e  delle
relative fonti di finanziamento. In tutti  i  casi  va  garantita  la
corrispondenza  fra  il  finanziamento   complessivo   del   servizio
sanitario regionale e la somma  dei  finanziamenti  registrati  dalle
aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c)». 
    Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano  solleva
questione  di  legittimita'   costituzionale   delle   sopra   citate
disposizioni statali, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione degli articoli 8, n. 1, 9, n. 10, e 16  dello  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 30 agosto 1972, n.  670);
del Titolo  VI  dello  Statuto  speciale,  ed  in  particolare  degli
articoli 79, 80, 81 e 83; degli articoli  104  e  107  dello  Statuto
speciale;  del  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,   in
particolare dell'articolo 2; del decreto legislativo 16  marzo  1992,
n. 268, in particolare dell'articolo 16; del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  19  novembre  1987,   n.   526,   in   particolare
dell'articolo 8; nonche' del principio di leale collaborazione. 
    1. In data 26 luglio 2011 e' stato pubblicato  nella  G.U.  della
Repubblica n. 172 il decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
recante  «disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42». 
    Il Governo  ha  provveduto   ad   auto-qualificare   le   singole
disposizioni di tale decreto legislativo quali «principi fondamentali
del coordinamento della finanza  pubblica»,  ai  sensi  dell'articolo
117, comma 3,  della  Costituzione,  sia  nei  confronti  degli  enti
autonomi territoriali, sia  nei  confronti  degli  enti  del  settore
sanitario (cfr. articolo 1, comma 1  ed  articolo  19,  comma  1  del
decreto legislativo in  oggetto),  intendendo  con  cio'  determinare
l'applicazione  diretta  delle  disposizioni  in  parola  agli   enti
indicati. 
    Secondo   il   Governo   tali   disposizioni   sono,    altresi',
dichiaratamente finalizzate alla tutela dell'unita'  economica  della
Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  120,   secondo   comma,   della
Costituzione, che legittima l'intervento statale  nell'esercizio  del
potere  sostitutivo  quando  lo  richieda  la   «tutela   dell'unita'
economica» (cfr. articolo 1, comma 1 ed  articolo  19,  comma  1  del
decreto legislativo in parola). 
    Inoltre, con specifico riferimento  alle  Autonomie  territoriali
(Regioni, enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267), il decreto legislativo impugnato qualifica  le  disposizioni
statali come «principi  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio», facendo leva sulla  competenza
concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di  cui
al  citato  articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  (cfr.
articolo 1, comma 3 del decreto legislativo in parola). 
    2. Per quanto attiene  il  rapporto  con  gli  ordinamenti  delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento  e  di
Bolzano, l'articolo 37 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, qui impugnato,  introduce  due  «fasi»  per  l'allineamento  dei
relativi sistemi normativi. 
    Infatti, l'art. 37, comma 1,  dispone  che  nei  confronti  delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento  e  di
Bolzano, nonche'  nei  confronti  degli  enti  locali  ubicati  nelle
medesime,  la  decorrenza  e  le  modalita'  di  applicazione   delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
sono stabilite in conformita' con i relativi Statuti speciali  e  con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, e  cioe'  attraverso  lo  strumento  paritetico  delle  norme  di
attuazione e con le procedure rafforzate previste dagli  Statuti  per
la loro emanazione (art. 107 dello Statuto speciale). 
    Il secondo comma dell'art. 37 sancisce,  tuttavia,  che,  qualora
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi
attuativi della legge sul federalismo fiscale  (di  cui  all'articolo
36, comma 5, che richiama i decreti legislativi di  cui  all'articolo
2, comma 7 della citata legge n. 42 del 2009) non risultino  concluse
le procedure previste dagli Statuti speciali e sino al  completamento
delle  procedure  medesime,  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai decreti legislativi attuativi
della legge sul  federalismo  fiscale  richiamati  nell'articolo  36,
comma 5 del medesimo decreto legislativo n.  118  del  2011,  trovano
immediata e diretta applicazione nelle Regioni a Statuto  speciale  e
nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
    Quest'ultima disposizione si pone in netto  contrasto  con  tutta
una serie di norme statutarie e di attuazione statutaria. 
    2.1 Sul punto  si  deve  constatare,  in  primo  luogo,  come  il
Governo, introducendo la possibilita' di una imposizione unilaterale,
immediata e diretta, delle proprie norme fondamentali in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica in  una  materia  contrassegnata
dalla necessita' di una preventiva intesa con le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, si sia reso autore di  una  evidente  violazione
del principio pattizio e di leale collaborazione. Infatti,  la  legge
delega del 5 maggio 2009, n. 42, in forza della quale il  Governo  ha
emanato il decreto legislativo in esame, sancisce all'art.  1,  comma
2, recante  «ambito  di  intervento»,  che  alle  Regioni  a  Statuto
speciale ed  alle  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano,  in  conformita'  con  gli  Statuti,   esclusivamente   le
disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27 della legge stessa.  Si
noti che anche codesta ecc.ma Corte costituzionale, nella sentenza n.
201 del 2010, ha  espressamente  riconosciuto  che  la  «clausola  di
esclusione», contenuta nell'articolo 1, comma 2 della legge n. 42 del
2009, stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul
federalismo fiscale applicabili alle Regioni a  Statuto  speciale  ed
alle Province autonome sono quelli contenuti negli articoli 15, 22  e
27 della medesima legge delega. 
    Il citato articolo 27 demanda,  per  le  Autonomie  speciali,  il
coordinamento della finanza pubblica a specifiche norme di attuazione
statutaria (cfr. art. 107 dello Statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige). Nello stesso tempo la disposizione in  parola  non  fa  alcun
cenno in merito alla possibilita'  di  una  imposizione  unilaterale,
immediata e diretta, dei presunti principi fondamentali  del  Governo
(si ricorda che la qualificazione operata dal organo legiferante  non
e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non  rivestano
il carattere dichiarato; cfr. sentenza n. 482 del 1995,  n.  354  del
1994 e precedenti ivi richiamate). 
    Si aggiunga che lo strumento delle  norme  di  attuazione  e'  in
primis il  meccanismo  statutariamente  vincolante  ed,  inoltre,  il
meccanismo piu' adatto e sensato per procedere  ad  un  coordinamento
efficace   delle   varie   competenze    e    discipline    coinvolte
dall'intervento statale. 
    Infatti, nello  specifico  sono  interessate  anche  le  potesta'
legislative ed amministrative provinciali in materia  di  ordinamento
degli uffici e  del  personale  (articolo  8,  n.  1)  e  l'autonomia
finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello  Statuto  speciale.  Per
gli aspetti sostanziali rilevano, altresi', la competenza concorrente
in materia di finanza locale (articoli 80 e  81)  in  relazione  alla
contabilita' degli enti locali, e  quella  in  materia  di  igiene  e
sanita' (articolo 9, n.  10),  con  il  finanziamento  integrale  del
settore sanitario a  carico  del  bilancio  provinciale,  per  quanto
attiene gli enti sanitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 341
del 2009). 
    Sul  punto  si  precisa,  in   particolare,   che   le   presunte
disposizioni «fondamentali» di cui al decreto  legislativo  in  esame
incidono, in forma rilevante (si veda l'art.  29),  direttamente  sul
Titolo VI dello Statuto speciale intitolato «Finanza delle Regione  e
delle Province». 
    Secondo l'art. 104 dello Statuto speciale le norme del Titolo  VI
possono essere modificate solo con legge  ordinaria  dello  Stato  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, della Regione o delle due Province  (si  veda  sul  punto
anche il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, che nell'art.  1  fa  espresso
richiamo all'art. 104 dello Statuto  speciale  per  le  modifiche  al
Titolo VI dello Statuto stesso, nonche' le sentenze  Corte  cost.  n.
133 del 2010, n. 341 del 2009, n. 334 del 2009 e n. 356 del 1992). 
    Si ricorda che il Titolo VI dello Statuto speciale e' gia'  stato
recentemente  oggetto  di  modifica,  nelle  forme  pattizie  di  cui
all'art. 104 dello Statuto speciale (cfr. art. 2, commi da 106 a  125
della legge 23 dicembre 2009,  n.  191  -  legge  finanziaria  2010),
essendo intervenuto un accordo tra lo Stato e le Province autonome di
Trento e Bolzano in merito al  concorso  finanziario  delle  Province
autonome stesse agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, nonche'
al conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale (accordo che manca, invece, per le altre Regioni  a
Statuto speciale). 
    La  previsione  di  una  disciplina  statale   immediatamente   e
direttamente applicabile in via  sussidiaria  all'approvazione  della
normativa  di  attuazione  statutaria  si  pone,  quindi,  in  palese
contrasto con gli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale e con  il
principio di leale collaborazione tra Stato e Province  Autonome,  in
quanto comporta la  possibilita'  di  una  modificazione  unilaterale
dell'ordinamento provinciale da parte dello Stato. 
    2.2 Ma vi e' di piu'. 
    Lo Statuto speciale e' chiaro nello  stabilire  che  spetta  alle
Province autonome (e non al Governo) di procedere all'adeguamento dei
propri ordinamenti alla legislazione statale in materia di bilancio e
contabilita' pubblica. 
    Infatti, l'articolo 83 (come appunto modificato  dalla  legge  23
dicembre 2009, n. 191, varata ai sensi dell'art.  104  dello  Statuto
speciale) prevede che sono la  Regione  e  le  Province  autonome  ad
adeguare la  propria  normativa  alla  legislazione  dello  Stato  in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Sul punto si aggiunge che anche  nella  normativa  di  attuazione
statutaria la potesta' di emanare norme in  materia  di  bilanci,  di
rendiconti, di amministrazione del patrimonio e  di  contratti  delle
medesime e degli enti da esse dipendenti e' attribuita alle  Province
autonome (cfr. articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.
268 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»). 
    Nell'ordinamento provinciale la relativa materia e'  disciplinata
dalla legge provinciale 29 gennaio 2002,  n.  1,  recante  «Norme  in
materia di bilancio e di contabilita'  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano». 
    2.3 Non solo. 
    Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano  il  rapporto  tra
fonti normative  statali  e  provinciali  e'  gia'  regolato  da  una
apposita norma di attuazione (decreto legislativo 18 marzo  1992,  n.
266) la cui vigenza non puo' venire meno  in  virtu'  di  un  decreto
legislativo del Governo (Corte cost., sent. n. 145/2005, n. 302/2003,
n. 412/2001 e n. 356/1994). 
    Infatti, nelle materie di competenza  provinciale,  l'articolo  2
del decreto legislativo 18 marzo 1992,  n.  266,  recante  «Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento», non prevede  a  carico  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano  l'applicazione  diretta  delle  fonti  statali,  ma
semplicemente un onere di adeguamento della propria legislazione, nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione  o  nel  piu'  ampio  termine
stabilito, alle norme  statali  costituenti  limiti  ai  sensi  degli
articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e pertanto,  nelle  materie  di
competenza esclusiva,  alle  disposizioni  qualificabili  come  norme
fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle  materie  di
competenza  concorrente  alle  disposizioni  che  fossero   realmente
principi fondamentali. 
    Nelle  more  dell'adeguamento,   la   normativa   di   attuazione
statutaria   dispone   l'applicazione   delle    norme    provinciali
preesistenti e vigenti. 
    2.4 Per quanto attiene, infine, il  potere  sostitutivo  statale,
per le competenze  aventi  fondamento  statutario,  la  normativa  di
attuazione statutaria definisce chiaramente i casi e le modalita'  di
esercizio di tale potere nell'articolo 8 del D.P.R. 19 novembre 1987,
n. 526, recante «Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed  alle
province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 
    Secondo l'art. 8, infatti, il  Governo,  solamente  «in  caso  di
accertata inattivita'  degli  organi  regionali  e  provinciali»  che
«comporti inadempimento agli obblighi comunitari»,  puo'  prescrivere
«con deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  parere  della
commissione parlamentare per le  questioni  regionali  e  sentita  la
regione  o  la  provincia  interessata   un   congruo   termine   per
provvedere». 
    Solo «qualora l'inattivita' degli organi regionali o  provinciali
perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio  dei  Ministri
puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei  predetti
organi». 
    L'art. 8 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, regola, quindi,  in
maniera precisa i  casi  e  le  modalita'  di  esercizio  del  potere
sostitutivo con una disciplina del tutto diversa  rispetto  a  quella
introdotta  dal   Governo   nell'art.   37   dell'impugnato   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
    3. Per quanto riguarda, invece,  l'art.  29  comma  1,  lit.  k),
dell'impugnato decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  recante
«Principi di valutazione specifici del  settore  sanitario»,  occorre
constatare che, contrariamente  a  quanto  risulta  dallo  schema  di
decreto legislativo approvato dal Consiglio  dei  Ministri  in  esame
preliminare nella seduta del 22 dicembre 2010 e proposto per l'intesa
in Conferenza Stato - Regioni, nella norma definitiva e'  rimasto  un
riferimento diretto alla «Provincia autonoma». 
    Tale riferimento appare incoerente con l'eliminazione di tutti  i
preesistenti  riferimenti  alle  Province  autonome  contenuti  nella
medesima   disposizione   (articolo   29    dell'impugnato    decreto
legislativo),  effettuata   in   accoglimento   delle   proposte   di
emendamento presentate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
e con la disposizione di raccordo contenuta nel predetto articolo 37,
primo periodo, che demanda alla normativa  di  attuazione  statutaria
l'applicazione della  disciplina  statale,  contenuta  nell'impugnato
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
    Nell'esprimere l'intesa del 10  febbraio  2011  nella  Conferenza
Stato  -  Regioni,  le  Autonomie   speciali   insistevano   per   la
soppressione del predetto riferimento. 
    Pertanto,  la  lettera  k)   del   comma   1   dell'articolo   29
dell'impugnato decreto legislativo, nella parte in cui  si  riferisce
direttamente alle Province Autonome, si pone in netto  contrasto  con
il principio pattizio e di  leale  collaborazione,  nonche'  con  gli
ambiti di competenza statutaria gia' sopra  ricordati  ed  ampiamente
illustrati,  ai  quali  si  rinvia,  per  non  incorrere  in  inutili
ripetizioni.